notaio informatico Riccardo Ricciardi
NORMATIVA – GIURISPRUDENZA – PRASSI
RASSEGNA
SEMESTRALE DELLE NOVITA’
A CURA DELLA
REDAZIONE DI
SIGILLO@LISTASIGILLO.NET
6 luglio 2015
§§§
1.1.
Si segnalano le disposizioni contenute nei commi 658 e 659 dell'art. 1
della L. 23 dicembre 2014 n. 190 ("Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)."), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 dicembre 2014 n. 300 -
Supplemento Ordinario: "658. Il quinto comma dell'articolo 34 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituito dal
seguente:
«I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di
contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono
esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche»."
"659. Il comma 658 si applica per i proventi percepiti a
decorrere dal 1° gennaio 2015."
Come peraltro già evidenziato nella Segnalazione Novità
Normative dal titolo "Legge di stabilità 2015: Novità tributarie", pubblicata su
CNN Notizie del 5 gennaio 2015, viene limitata l'esenzione dal reddito delle
persone fisiche per i capitali percepiti in caso di morte in dipendenza dei
contratti di assicurazione sulla vita, esenzione che era originariamente
prevista per tutti i contratti di assicurazione sulla vita e che, invece, è ora
prevista solo per quelli a copertura del rischio demografico.
1.2.
Nella Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2015, n. 41 - Serie generale,
è stato pubblicato l'"Accordo tra il Governo, le regioni e gli enti locali,
concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione
della comunicazione di inizio lavori (CIL) e della comunicazione di inizio
lavori asseverata (CILA) per gli interventi di edilizia libera".
In dipendenza di tale accordo, sancito dalla Conferenza
unificata nella seduta del 18 dicembre 2014, sono adottati i moduli unificati e
standardizzati (contenuti nell'allegato 1 dell'accordo medesimo) per la
presentazione della CIL e della CILA per gli interventi di edilizia libera di
cui all'art. 6, comma 2, lettere b), c), d), e) e lettere a) e e-bis), del
D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
Giusta quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1 dell'accordo
in parola, le Regioni, entro 60 giorni dall'adozione in sede di conferenza
unificata, ove non abbiano già provveduto, adeguano, in relazione alle
specifiche normative regionali e di settore, i contenuti informativi dei moduli
unificati e standardizzati, utilizzando le informazioni individuate come
variabili. Entro lo stesso termine, i Comuni adeguano la modulistica in uso
sulla base delle previsioni dell'accordo medesimo.
1.3.
Nella Gazzetta Ufficiale del 23
febbraio 2015, n. 44 - Serie generale, è stato pubblicato il Decreto del
Ministro dello Sviluppo Economico (di concerto con il Ministro dell'Economia e
delle Finanze) 8 gennaio 2015 ("Determinazione delle misure del diritto annuale
dovuto per l'anno 2015 alle camere di commercio."). Con tale Decreto è ribadita
per l'anno 2015 la (già nota) riduzione del 35% degli importi in precedenza
stabiliti, riduzione disposta dal comma 1 dell'art. 28 del D.L. 24 giugno 2014
n. 90 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014 n. 114. Occorrerà
comunque verificare se la C.C.I.A.A. competente abbia deliberato una
maggiorazione del predetto diritto annuale.
In argomento si veda anche CNN Notizie del 16 febbraio 2015
nel quale è riportata la Nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 18254
del 10 febbraio 2015 sul medesimo argomento.
1.4. Novità in
materia di "split payment".
In tale materia si segnalano due novità.
In primo luogo si segnala che è stato emanato il D.M. 20
febbraio 2015 (già pubblicato sul sito del MEF e in attesa di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) che modifica il precedente
D.M. 23 gennaio 2015, attuativo della norma sullo "split payment".
In secondo luogo si segnala la Circolare dell'Agenzia delle
Entrate - Direzione Centrale Normativa n. 6/E del 19 febbraio 2015, avente ad
oggetto "Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti in occasione degli
eventi Videoforum Italia Oggi, Telefisco Sole 24ore e Forum lavoro", nella quale
si afferma che la disciplina dello "split payment" non si applica ai compensi
per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute a titolo di acconto (quali,
ad esempio, ai compensi corrisposti al notaio). In argomento si veda anche la
Segnalazione Novità Prassi Interpretativa a firma di Nicola Forte dal titolo
"Applicabilità dello "split payment" ai Consigli Notarili e alle prestazioni
professionali", pubblicato su CNN Notizie del 27 febbraio 2015.
1.5.
Nella Gazzetta Ufficiale del 28
febbraio 2015, n. 49 - Serie generale, è stata pubblicata la L. 27 febbraio
2015 n. 11 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31
dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni
legislative."), cd. "Milleproroghe 2015", nonché il testo del predetto D.L.
coordinato con la suindicata legge di conversione.
Da una prima lettura della legge di conversione non
appaiono novità di rilievo per l'attività notarile (come peraltro già nel D.L.
ante conversione).
1.6.
Nella Gazzetta Ufficiale del 12
marzo 2015, n. 59 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali 12 gennaio 2015 ("Semplificazione della
gestione della PAC 2014-2020").
Di tale Decreto si segnalano:
-
l'art. 2, che prevede che l'Anagrafe nazionale
delle aziende agricole è integrata dalle Anagrafi regionali, ove costituite.
Tali Anagrafi regionali, istituite con leggi regionali o regolamenti regionali,
dovranno garantire la disponibilità di tutte le informazioni di cui all'art. 3
del D.P.R. 1 dicembre 1999 n. 503 e la loro trasmissione sincronizzata agli
Organismi Pagatori
-
l'art. 3, che contiene la disciplina del
Fascicolo Aziendale, definito come
"l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione
all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le
informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione"
-
gli artt. 4 e 5, che disciplinano la
costituzione, l'aggiornamento e la tenuta del Fascicolo Aziendale e
-
l'art. 9, che stabilisce che l'aggiornamento del
Piano colturale aziendale -costituito dagli elementi minimi di cui all'Allegato
A, sezione a.1) del medesimo D.M.- è la condizione di ammissibilità per le
misure di aiuto unionali, nazionali e regionali basate sulla superficie.
1.7.
Nella
Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2015, n. 69 è stato pubblicato il Decreto del
Ministero della giustizia 26 febbraio 2015 n. 32 ("Regolamento recante le regole
tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili
con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai
sensi dell'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile.").
Il regolamento adottato con il D.M. in parola stabilisce le
regole tecniche e operative per lo svolgimento delle vendite dei beni mobili e
immobili mediante gara telematica previsti dal c.p.c. -.
Esso prevede l'istituzione del registro dei gestori della
vendita telematica (tenuto dal Dipartimento per gli affari di giustizia del
Ministero, sotto la responsabilità del direttore generale della giustizia
civile, e gestito con modalità informatiche) nel quale sono iscritti, a domanda,
i gestori della vendita telematica costituiti in forma di società di capitali;
la domanda di iscrizione deve contenere l'indicazione di uno o più
distretti di Corte d'appello in cui
si intende svolgere il servizio di vendita telematica. Il Capo III del D.M.
contiene in particolare le disposizioni che regolano le vendite immobiliari ed
in particolare: il contenuto delle offerte, i relativi allegati e le modalità di
trasmissione delle stesse (artt. 12, 13, 14, 15 e 16), le verifiche da
effettuare da parte del gestore (art. 17) e le modalità di gestione delle
vendite (artt. 18, 19 e 20). La
vendita telematica avviene ordinariamente con modalità sincrona telematica; il
giudice può disporre, in alternativa, l'adozione di una modalità sincrona mista
(in tal caso l'offerta e la domanda di acquisto possono essere presentate sia
con modalità telematiche a norma degli artt. 12 e 13 sia su supporto analogico
mediante deposito in cancelleria); il giudice può inoltre disporre che nella
vendita senza incanto la gara si svolga mediante rilanci compiuti nell'ambito di
un determinato lasso temporale (cd. vendita asincrona).
Giusta quanto disposto dall'art. 28, le disposizioni
contenute nel D.M. in parola sono applicabili decorsi dodici mesi dalla sua
entrata in vigore.
1.8.
Nella
Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2015, n. 74 è stato pubblicato il Decreto del
Direttore Generale delle Finanze 25 marzo 2015 ("Aggiornamento dei coefficienti
per i fabbricati a valore contabile, per l'anno 2015.").
Tali coefficienti sono stabiliti per la determinazione del
valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.
504 agli effetti dell'applicazione dell'IMU e della TASI dovute per l'anno 2015.
1.9.
Nella
Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 2015, n. 62 è stato pubblicato il D.P.R. 30
gennaio 2015, n. 26 ("Regolamento recante attuazione dell'articolo 5, comma 1,
della legge 10 dicembre 2012, n. 219, in materia di riconoscimento dei figli
naturali.").
L'articolo unico di tale D.P.R. apporta diverse modifiche
al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 396 ("Regolamento per la revisione e la semplificazione
dell'ordinamento dello stati civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L.
15 maggio 1997, n. 127.") giusta quanto disposto dell'art. 5, comma 1, della L.
10 dicembre 2012 n. 219- al fine di uniformare le disposizioni contenute nella
disciplina dettata in materia di ordinamento dello stato civile di cui al
predetto Regolamento alle nuove disposizioni contenute nella predetta L.
219/2012 e nel successivo D.Lgs. 28 dicembre 2013 n. 154.
1.10.
Nella Gazzetta Ufficiale del 14 marzo
2015, n. 61 è stato pubblicato il
Decreto del Direttore generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il
trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9
marzo 2015 ("Disposizioni relative all'esercizio degli ascensori in servizio
pubblico destinati al trasporto di persone.").
Tale Decreto attua quanto previsto dal D.P.R. 19 gennaio
2015 n. 8, il quale ha introdotto una semplificazione delle procedure sulla
sicurezza degli ascensori.
Il Decreto in parola, in particolare, prevede:
-
che ogni ascensore pubblico deve avere in
Responsabile dell'Esercizio con il compito, tra l'altro, di designare il
personale preposto alla prove periodiche, necessarie per accertare le condizioni
di efficienza degli organi e degli elementi degli ascensori che permettono la
regolarità di esercizio dell'impianto e la sua sicurezza - che ogni giorno,
prima dell'inizio del servizio pubblico, il personale individuato dal
Responsabile dell'Esercizio deve procedere alla effettuazione di una o più corse
di prova a vuoto
-
che almeno ogni sei mesi il Responsabile
dell'Esercizio deve sottoporre l'impianto ai controlli e alle prove previste
dalla normativa, trascrivendo i
risultati sul libretto dell'ascensore, sottoscritti da lui e dal manutentore che
ha effettuato le prove (le date di effettuazione di tali verifiche semestrali
sono comunicate dal Responsabile dell'Esercizio con congruo anticipo al
competente dell’Ufficio speciale trasporti a impianti fissi onde consentire
l'eventuale partecipazione di un proprio funzionario tecnico). I risultati delle
verifiche e delle prove periodiche devono essere verbalizzati e trasmessi agli
Organi Regionali o agli Enti Locali delegati e ai rispettivi USTIF - che ogni
tra anni, o in occasione di revisioni speciali o incidenti, deve presenziare ai
controlli e alle prove effettuate dal Responsabile dell'Esercizio (onde
verificarne il corretto operato) un funzionario del settore tecnico dell'USTIF
competente per territorio, ed un rappresentante dell'Organo Regionale o
dell'Ente Locale delegato. - che in qualsiasi
momento gli USTIF possono comunque disporre ispezioni agli impianti per
verificarne la sicurezza e accertarne lo stato di conservazione ed il buon
funzionamento.
1.11.
Nella
Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2015, n. 69 è stato pubblicato il Decreto del
Ministero della Giustizia 26 febbraio 2015, n. 32 (“Regolamento recante le
regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e
immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura
civile, ai sensi dell'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile.”)
1.12.
Nella
Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 2015, n. 92 è stata pubblicata la L. 2 aprile
2015 n. 44 ("Modifica all'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 293, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, in materia di disciplina del prestito ipotecario vitalizio.").
Per un primo commento sulla legge in parola si rinvia alla
Segnalazione Novità Normativa dal titolo "La riforma del prestito vitalizio
ipotecario (Legge 2 aprile 2015, n. 44). Note a prima lettura" a firma di Mauro
Leo, Cristina Lomonaco e Antonio Musto, pubblicata su CNN Notizie del 22 aprile
2015, limitandosi, in questa sede, a segnalare quanto scritto in conclusione
dagli autori: "Sembra infatti che la
nuova disciplina sul prestito vitalizio non possa trovare applicazione in
pendenza dell’emanazione del regolamento del MISE, considerata la rilevanza ed
essenzialità dei punti che saranno oggetto del decreto ministeriale.
La disciplina del nuovo istituto presenta un contenuto imperativo non
sufficientemente delineato dal legislatore primario, attribuendosi infatti al
regolamento ministeriale un ruolo non secondario nel completamento del precetto
normativo. Si sarebbe in
presenza, in altri termini, di quella “legislazione integrata”, in cui la legge
affida a fonti diverse il compito di completare l’innovazione da essa prodotta,
rinviando ad una normativa in assenza della quale la legge è, oltre che
inapplicabile, incompleta, quanto meno nel senso che gli istituti in essa
disciplinati mancano di elementi essenziali per la definizione di alcune delle
loro caratteristiche più rilevanti." .
1.13.
Nella
Gazzetta Ufficiale dell’11 maggio 2015, n. 107 è stata pubblicata la legge 6
maggio 2015, n. 55 (“Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione
degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi.”)
1.14.
Nella
Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2015, n. 147, è stato pubblicato il D.L. 27
giugno 2015, n. 83 (“Misure urgenti in materia fallimentare, civile e
processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione
giudiziaria.”)
2.1.
Cassazione, sezione V civile,
sentenza n. 2181 del 6 novembre2014, depositata il 6 febbraio 2015:
"Nell'ipotesi in cui il contribuente abbia tempestivamente
presentato la dichiarazione di trasferimento della residenza nel Comune in cui è
ubicato l'immobile oggetto dell'acquisto agevolato, ai fini dell'accesso
all'agevolazione "prima casa", quest'ultima non risulta comunque spettante se il
Comune, in esito agli accertamenti compiuti, verifica l'insussistenza dei
requisiti -tra cui la dimora abituale- per effettuare la variazione anagrafica
della residenza e siano ormai decorsi i termini previsti dalle norme relative al
beneficio fiscale per poter trasferire la residenza presso il Comune di
ubicazione dell'immobile oggetto di acquisto agevolato" (Massima non ufficiale).
Il caso sottoposto all'attenzione della Suprema Corte è il seguente: Tizio,
avendo chiesto in atto di beneficiare dell'agevolazione "prima casa" con impegno
a trasferire la residenza nel Comune di acquisto entro 18 mesi dal medesimo,
provvedeva -in tempo utile- a presentare al Comune la domanda di residenza. Gli
ufficiali della polizia urbana, a seguito di sopralluogo, accertavano che era
ancora in corso il trasloco dei precedenti occupanti l'immobile. L'ufficiale
dell'anagrafe del Comune non dava pertanto corso alla richiesta e non procedeva
alla variazione di residenza chiesta dall'acquirente. Quest'ultimo provvedeva,
quindi, a ripresentare la domanda di residenza -ma oltre i termini di legge-,
domanda che, a seguito di positivo esito del controllo da parte degli ufficiali
di polizia giudiziaria -che rilevavano che l'acquirente aveva ora, nell'immobile
acquistato, la propria dimora abituale-, veniva accolta dal Comune.
Dalla sentenza in parola possono desumersi alcuni principi,
peraltro già consolidati in precedenti arresti giurisprudenziali:
-
nessuna rilevanza, ai fini della concessione
dell'agevolazione "prima casa", può essere riconosciuta al mero dato fattuale
ove questo contrasti con le risultanze dei registri anagrafici;
-
il cambio di residenza, anche ai fini
dell'agevolazione "prima casa", si considera avvenuto nella stessa data in cui
l'interessato rende al Comune la dichiarazione di trasferimento di cui all'art.
13 del Regolamento anagrafico della popolazione residente, di cui al D.P.R.
223/1989. Pertanto, al fine di beneficiare dell'agevolazione in parola, è
necessario che tale dichiarazione sia resa al Comune nel termine di 18 mesi
dall'acquisto (cfr. nel medesimo senso la Circolare dell'Agenzia delle Entrate
n. 38/E del 12 agosto 2005, par. 2.4);
-
qualora il Comune, verificata l'assenza dei
presupposti necessari, non dia corso al cambio di residenza (richiesto in
termini), la successiva dichiarazione deve considerarsi quale nuova richiesta;
pertanto, ove tale nuova dichiarazione sia presentata al Comune oltre i termini
di legge, l'acquirente non avrà diritto all'agevolazione "prima casa".
2.2.
Cassazione, sezione VI-5 civile, ordinanza n. 4800 del 5 febbraio 2015,
depositata il 10 marzo 2015:
"L'agevolazione "prima casa" spetta alla condizione che,
entro il termine di decadenza di 18 mesi dall'atto, il contribuente stabilisca,
nel Comune dov'è situato l'immobile la propria residenza, costì adempiendo
l'obbligo su di lui incombente e da lui assunto al momento del rogito.
Le lungaggini burocratiche di rilascio delle autorizzazioni edilizie per
le opere di ristrutturazione prima e abitabilità poi non costituiscono cause
ostative al trasferimento idonee ad impedire la decadenza dall'agevolazione.
Le lungaggini burocratiche, infatti, non riescono ad integrare una forza
irresistibile ostativa al trasferimento." (Massima non ufficiale).
2.3.
Cassazione, sezione VI-5 civile, ordinanza n. 3300 del 22 gennaio 2015,
depositata il 19 febbraio 2015:
la Suprema Corte ribadisce il proprio orientamento e,
accettando il ricorso dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 47 della
C.T.R. della Liguria, sez. VIII, depositata il 10 maggio 2013, afferma che sono
dovute più imposte fisse di registro per la registrazione di atti portanti più
cessioni di quote sociali.
Per un approfondimento si rinvia alla Segnalazione Novità
Giurisprudenziali dal titolo "Secondo la Cassazione sulla cessione di quote
sociali l'imposta di registro in misura fissa si applica separatamente per
ciascuna disposizione" a firma di Susanna Cannizzaro, pubblicata su CNN Notizie
dell'11 marzo 2015.
2.4.
Cassazione, sezione VI-5 civile, ordinanza n. 3735 del 4 febbraio 2015,
depositata il 24 febbraio 2015:
"L'atto con il quale il disponente vincoli beni a sé
appartenenti al perseguimento della finalità di rafforzamento della generica
garanzia patrimoniale già prestata, nella qualità di fideiussore, in favore di
alcuni istituti bancari(c.d. trust autodichiarato "di garanzia"), in quanto
fonte di costituzione di vincoli di destinazione, è assoggettato all'imposta
sulle successioni e donazioni, con applicazione dell'aliquota residuale
dell'8%." (Massima non ufficiale).
A identiche conclusioni perviene anche la medesima sezione
della Suprema Corte con la successiva ordinanza n. 3886 del 4 febbraio 2015
nella quale si nega l'applicabilità all'atto costitutivo di trust delle imposte
di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (quali autoliquidate dal
notaio rogante) e viene espresso il seguente principio di diritto:
"L'atto denominato trust, funzionale,
quoad effectum, all'applicazione di un regolamento equiparabile ad un fondo
patrimoniale, va qualificato ai fini tributari come atto costitutivo di vincolo
di destinazione, con le conseguenti assoggettabilità alla relativa imposta dei
beneficiari della destinazione e responsabilità d'imposta del notaio rogante."
-.
2.5.
Cassazione, sezione VI-5 civile,
ordinanza n. 4134 del 5 febbraio 2015, depositata il 2 marzo 2015:
la Suprema Corte afferma che l'atto di portante la risoluzione per mutuo
consenso di un precedente atto di cessione di ramo di azienda (atto che non
conteneva espresse clausole o condizioni risolutive) deve essere assoggettato,
ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 131/1986, (alle imposte dovute per le
prestazioni derivanti dalla risoluzione e quindi, comportando l'atto la
retrocessione del bene oggetto del contratto risolto) all'imposta di registro in
misura proporzionale e non in misura fissa.
In senso opposto si era invece da ultimo espressa la C.T.R.
della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, con la sentenza n. 7124/67/14
depositata il 22 dicembre 2014, con riferimento alla tassazione di un atto di
risoluzione per mutuo consenso (senza previsione di corrispettivo) di una
donazione.
2.6.
Cassazione, sezione V civile, sentenza n. 6743 del 16 marzo 2015,
depositata il 2 aprile 2015:
"L'art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014, secondo cui,
ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione,
accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e
interessi, l'estinzione della società di cui all'art. 2495 c.c. ha effetto
trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del registro delle
imprese, reca disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della società
cancellata dal registro delle imprese e dunque non ha efficacia retroattiva.
Pertanto il differimento quinquennale (operante nei soli confronti
dell'Amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione,
indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi) degli effetti
dell'estinzione della società derivanti dall'art. 2495, comma 2, c.c. si applica
esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal
registro delle imprese (richiesta che costituisce il presupposto di tale
differimento) sia presentata nella vigenza di detto decreto legislativo (cioè il
13 dicembre 2014 o successivamente)." (Massima non ufficiale). La sentenza in
parola si esprime in evidente contrasto con quanto affermato dall'Agenzia delle
Entrate con le Circolari n. 31/E del 30 dicembre 2014 e n. 6/E del 19 febbraio
2015 e già contestato da alcuni giudici di merito (cfr. C.T.P. di Reggio Emilia
sentenza n. 5/2/15 del 23 gennaio 2015 e C.T.P. di Chieti sentenza n. 155/5/15
del 9 marzo 2015).
2.7.
C.T.P. di Milano, sezione XLVI, sentenza n. 1493 del 30 gennaio 2015,
depositata il 17 febbraio 2015:
"Decade dall'agevolazione "prima casa" il contribuente che,
dopo aver acquistato un immobile avvalendosi di tale beneficio fiscale per la
seconda volta, non realizza il previsto accorpamento dei due immobili agevolati,
al fine di ottenere un'unica casa di abitazione, prima del controllo da parte
dell'Amministrazione finanziaria." (Massima non ufficiale).
La sentenza in commento evidenzia un impostante aspetto,
ovvero il lasso di tempo entro il quale il contribuente deve procedere
all'accorpamento dei due immobili acquistati con l'agevolazione "prima casa",
precisando che l'accorpamento deve avvenire prima del controllo
dell'Amministrazione finanziaria sull'ultimo atto di acquisto agevolato e ciò in
quanto deve essere concessa la possibilità alla stessa di verificare l'effettiva
spettanza dell'agevolazione in relazione alla nuova unità immobiliare risultante
dall'accorpamento (prima la inesistenza dei requisiti "di lusso" di cui al D.M.
2 agosto 1969 e poi, a partire dal 1 gennaio 2014, la non sussistenza di quelle
condizioni che determinerebbero la qualificazione del nuovo immobile nelle
categoria catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali, come noto, l'agevolazione in
commento è preclusa).
2.8.
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza
n. 554 del 27 gennaio 2015, depositata il 5 febbraio 2015: il Consiglio
afferma che per poter beneficiare della possibilità di sanatoria degli abusi
edilizi ai sensi dell'art. 39 della L. 23 dicembre 1994 n. 724 è necessario che
la realizzazione dell'opera abusiva sia ultimata prima del 31 dicembre 1993.
In particolare, il Consiglio di Stato, ricordato il
disposto dell'art. 31 della L. 47/1985 (che, nel consentire la sanatoria delle
opere abusive ultimate entro una certa data, stabilisce che
"si intendono ultimati gli edifici nei
quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto
alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla
residenza, quando esse siano state completate funzionalmente") e che per
costante giurisprudenza del medesimo Consiglio di Stato l'ultimazione della
costruzione richiede anche il completamento della copertura, respinge l'appello
e conferma la sentenza impugnata in quanto, dai rilievi effettuati dai tecnici
comunali, risultano nel caso di specie solo appoggiate sulle murature
perimetrali le parti componenti il solaio, mancando il getto del calcestruzzo e
la conseguente impermeabilizzazione, rilievi che dimostrano inequivocabilmente
che la copertura del manufatto non era stata completata.
2.9.
Giudice di Pace di Perugia - marzo 2015
(di cui non si dispone degli estremi esatti):
il Giudice afferma che il professionista che non ha
ricevuto il pagamento e che intende ottenere la pronunzia da parte del giudice
di una ingiunzione di pagamento a carico del cliente insolvente non deve
preventivamente ottenere il rilascio, da parte del proprio Ordine professionale,
del parere di congruità sulla parcella, in quanto con l'abolizione delle tariffe
professionali operata dalla L. 27/2012 è stato implicitamente abrogato l'art.
636 c.p.c. che, al comma 1, così dispone:
"Nei casi previsti nei numeri 2 e 3 dell'art. 633, la domanda deve essere
accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della
sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente
associazione professionale [ora Consiglio dell'ordine, a norma del
D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944 n. 382].
Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è
determinato in base a tariffe obbligatorie." -.
Viene esteso l'utilizzo del modello di versamento F24 per
il pagamento, a seguito di notifica di avvisi di accertamento per inosservanza
della normativa catastale prodotti successivamente alla medesima data, dei
tributi speciali catastali (di cui al Titolo III della Tabella A allegata al
D.L. 31 luglio 1954 n. 533) e dei relativi interessi, delle sanzioni
amministrative irrogate in attuazione delle disposizioni previste
nell'ordinamento catastale, dell'imposta di bollo correlata ad adempimenti per
accertamenti catastali, del recupero delle spese per voltura, delle spese di
notifica di atti catastali, degli oneri accessori per operazioni catastali e
delle altre spese per operazioni catastali.
Con successiva risoluzione dell'Agenzia delle entrate
saranno istituiti i codici tributo da utilizzare per i predetti pagamenti e
saranno impartite le istruzioni per la compilazione dei modelli di pagamento.
OGGETTO: Soppressione di alcuni codici
tributo utilizzati per il versamento tramite i modelli F24 e F24 Enti pubblici
L’efficacia operativa della soppressione dei codici tributo
elencati nel documento decorre dal 27 aprile 2015.
OGGETTO: Estensione alla modalità di
versamento F24 Enti pubblici dei codici tributo utilizzati con il modello F24
per il versamento di somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi
degli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972
Per agevolare i contribuenti, la Risoluzione riporta
l’elenco dei corrispondenti codici tributo da utilizzare per i versamenti
spontanei.
OGGETTO: Transazione fiscale e
composizione della crisi da sovraindebitamento – Evoluzione normativa e
giurisprudenziale
OGGETTO: Obbligo di tracciabilità dei
pagamenti e versamenti delle Associazioni sportive dilettantistiche - Vigenza
dell’art. 4, comma 3, del DM n. 473 del 1999
OGGETTO: Istituzione dei codici tributo
per il versamento, tramite modello F24, delle somme accertate dall’Agenzia delle
entrate, in esito all’inosservanza della normativa catastale
L’AE, nel comunicare che in attuazione dell’art. 2 del
decreto MEF 8 novembre 2011, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate del 23 marzo 2015 sono state estese le modalità di versamento unitario
F24 ai pagamenti delle somme accertate dall’Agenzia delle entrate, in esito
all’inosservanza della normativa catastale, al fine di consentire i versamenti,
mediante il modello F24, delle predette somme, istituisce i seguenti codici
tributo:
“T009”
denominato “Tributi speciali catastali – accertamento catastale”;
“T010”
denominato “Sanzioni per mancati adempimenti catastali – accertamento
catastale”;
“T011”
denominato “Interessi sui tributi speciali catastali – accertamento catastale”;
“T012”
denominato “Imposta di bollo – accertamento catastale”;
“T013”
denominato “Recupero spese per volture – accertamento catastale”;
“T014”
denominato “Oneri accessori per operazioni catastali – accertamento catastale”;
“T015”
denominato “Altre spese per operazioni catastali – accertamento catastale”. Per
le spese di notifica degli atti emessi dagli Uffici, si utilizza il vigente
codice tributo 806T .
L’AE precisa che in sede di compilazione del modello F24 i
suddetti codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario” esclusivamente in
corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”,
con l’indicazione del “codice atto” e dell’ “anno di riferimento”, nel formato
“AAAA”, riportati nell’atto emesso dall’Ufficio.
I sopracitati codici tributo saranno operativi a partire
dal 1° giugno 2015.
OGGETTO: Istanza di interpello ordinario presentata ai sensi dell’art. 11 della
legge n. 212 del 2000 – Concambio delle partecipazioni originariamente detenute
nella società scissa (articolo 173, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917)
Con riferimento a una scissione parziale non proporzionale di una società,
in relazione alla quale, a fronte del riparto non proporzionale delle
partecipazioni nelle società beneficiarie, al fine di mantenere invariato, per
ciascun socio, il valore economico complessivo delle partecipazioni acquisite
per effetto della scissione rispetto al valore economico della partecipazione
nella società scissa detenuta prima dell’operazione medesima, le azioni
precedentemente detenute nella società scissa erano state oggetto di
riassegnazione fra i propri soci, l’Agenzia, in base al quesito posto
dall’istante, esamina l’operazione
sotto il profilo del metodo da seguire in ordine alla ripartizione del costo
fiscale originario tra le partecipazioni assegnate nelle società beneficiarie e
la partecipazione residuata nella società scissa.
l’AE, richiamato l’art. 173, comma 3 del TUIR, il quale, in ipotesi di
scissione, sancisce il principio di neutralità fiscale, oltre che in capo alle
società partecipanti alla medesima, anche in capo ai soci della società scissa,
con la conseguenza che per ciascun socio, le partecipazioni ricevute in cambio
nella/e società beneficiaria/e, nonché l’eventuale partecipazione residua nella
società scissa, assumono complessivamente il medesimo valore fiscalmente
riconosciuto delle partecipazioni detenute nella società scissa prima
dell’operazione di scissione:
-
precisa che in riferimento al criterio di ripartizione del costo fiscale
originario tra le partecipazioni assegnate nella/e società beneficiaria/e ed,
eventualmente, della partecipazione che residua nella società scissa, la lettera
della norma sopra citata non fornisce alcuna indicazione;
-
ritiene che, ai fini della ripartizione del costo fiscale delle partecipazioni
originariamente detenute nella società scissa, occorre fare riferimento alla
suddivisione del valore effettivo del patrimonio netto della società scissa tra
le società partecipanti alla scissione e a come la predetta suddivisione si
riflette sul valore effettivo delle partecipazioni attribuite e/o rimaste a
ciascun socio per effetto della scissione medesima;
-
conclude, con riferimento a ciascun socio, che la suddivisione del valore
fiscalmente riconosciuto della partecipazione originariamente detenuta nella
società scissa dovrà rispettare la proporzione esistente tra il valore effettivo
delle partecipazioni ricevute in ciascuna società beneficiaria (e della
partecipazione che, eventualmente, residua nella stessa società scissa) rispetto
al valore effettivo complessivo delle partecipazioni precedentemente indicate
(che coinciderà con il valore effettivo della partecipazione detenuta da ciascun
socio nella società scissa prima dell’operazione di scissione stessa, salve le
ipotesi di concambio sperequato);
-
precisa, inoltre, che il suddetto criterio va applicato anche al caso di
scissione proporzionale, con ciò ritenendosi superate le istruzioni fornite
nella circolare ministeriale n. 98 del 17 maggio 2000 (paragrafo 7.2.3), che con
riferimento alla predetta ipotesi, aveva indicato, quale metodo di
ripartizione del costo fiscale originario delle partecipazioni nella società
scissa, quello proporzionale rispetto “al
valore netto contabile del patrimonio trasferito alle beneficiarie e di quello
eventualmente rimasto nella scissa”.
OGGETTO:
Questioni controverse in materia di rideterminazione del valore di acquisto dei
terreni. Orientamenti giurisprudenziali – Gestione del contenzioso pendente.
L’AE, richiamate le disposizioni di cui all’art.
7 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni,
ai sensi delle quali, agli effetti della determinazione della plusvalenza
disciplinata
dall’art.
68 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917, il contribuente può assumere – in luogo del costo o valore di
acquisto – il valore del terreno rideterminato sulla base di una perizia giurata
di stima, a condizione che lo stesso sia assoggettato ad una imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi, fornisce indicazione in ordine alle seguenti
fattispecie:
1) la perizia è stata giurata in data posteriore a quella della compravendita
del terreno; 2) è stato indicato
nell’atto di compravendita un valore inferiore a quello risultante dalla perizia
giurata di stima.
Sul primo punto
l’AE, ritenuto che a parere della Suprema Corte
(cfr. ordinanza 28 novembre 2013, n.
26714; ordinanze Sezione VI 14 maggio 2014, n. 10561; 17 ottobre 2013, n. 23660;
9 maggio 2013, n. 11062; 13 dicembre 2012, n. 22990; sentenza 30 dicembre 2011,
n. 30729)
la circostanza che la perizia giurata sia stata
asseverata in data successiva al rogito non comporta decadenza
dell’agevolazione,
in adesione a tale orientamento, considera superate, sul punto, le indicazioni
di prassi fornite in precedenza secondo le quali “il
valore rideterminato non può essere utilizzato prima della redazione e del
giuramento della perizia in quanto nell’atto deve essere indicato il valore
periziato del bene” (cfr. circolare
n. 16 del 22 aprile 2005; circolare n. 47 del 24 ottobre 2011, paragrafo 1.2., e
circolare n. 1 del 15 febbraio 2013, paragrafo 4.1.)
Fermo restando che la perizia, ancorché non asseverata e giurata, deve comunque
essere “redatta” prima del rogito, stante l’obbligo di indicare nell’atto stesso
il valore periziato.
Sul secondo punto
l’AE ricorda che ai sensi del comma 6 dell’art. 7 della Legge n. 448 del 2001 il
valore rideterminato costituisce valore minimo di riferimento non solo per il
calcolo della plusvalenza rilevante ai fini delle imposte dirette, ma anche per
il calcolo delle imposte indirette dovute in sede di trasferimento del terreno.
Per l’ambito e le modalità applicative della disposizione richiama all’uopo
le circolari n. 9/E del 30 gennaio 2002,
paragrafi 7.1 e 7.2, n. 15/E del 1° febbraio 2002, paragrafo 3 e circolare n. 81
del 2002, paragrafo 2.1.
Sulla base della prassi citata, l’Agenzia ribadisce che il contribuente che
indichi nell’atto di cessione del terreno un valore inferiore a quello
determinato con la perizia giurata di stima, si espone ad una rettifica da parte
del fisco anche con riferimento alla determinazione della plusvalenza tassabile,
non potendo far valere gli effetti della rivalutazione del bene. Infatti, solo
attraverso una nuova, minore rideterminazione del valore con apposita perizia è
possibile discostarsi dal valore originariamente periziato.
Ad integrazione delle indicazioni di cui sopra, l’AE
fa presente che la
ratio sottostante alle disposizioni
in commento, volta a contrastare l’occultamento della base imponibile ai fini
delle imposte indirette, viene meno nei casi in cui, pur non facendosi menzione
in atto della intervenuta rideterminazione, lo scostamento del valore indicato
nel medesimo atto rispetto a quello periziato, ossia quello “minimo
di riferimento” previsto dalla norma, sia poco significativo e tale da
doversi imputare ad un mero errore più che alla volontà di conseguire un
indebito vantaggio fiscale mediante una apprezzabile sottrazione a tassazione di
base imponibile, ai fini dell’imposizione indiretta.
Allo stesso modo l’AE ritiene che la predetta esigenza di non intralciare
l’attività di controllo possa considerarsi non disattesa nell’ipotesi in cui il
contribuente, pur avendo dichiarato in atto un corrispettivo anche sensibilmente
inferiore a quello periziato, abbia comunque fatto menzione nello stesso atto
della intervenuta rideterminazione del valore del terreno.
Nei predetti casi, per il calcolo della plusvalenza ai fini dell’imposte
dirette potrà farsi comunque riferimento al predetto valore rivalutato, che
rileverà quale valore minimo di riferimento anche ai fini della determinazione
dell’imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali.
In sintesi
Il valore del
terreno risultante dalla perizia, va indicato nell'atto di vendita e, anche
nel caso in cui il prezzo sia inferiore, va assunto quale “valore iniziale” ai
fini del calcolo della plusvalenza e quale base imponibile ai fini delle imposte
di registro, ipotecaria e catastale.
[Tenuto presente che per i trasferimenti rientranti nell’art. 1, tariffa parte
prima del T.U.R., con effetto dal 1° gennaio 2014, le imposte ipotecaria e
catastale sono dovute nella misura fissa di Euro 50 ciascuna]
Altre ipotesi
esaminate dalla Risoluzione.
1)
Nell'atto di vendita viene indicato
un valore inferiore a quello di perizia:
-
ai fini del calcolo della plusvalenza va assunto
quale “valore iniziale” non più quello periziato ma quello di acquisto, a meno
che il contribuente non abbia provveduto a far rideterminare il minor valore con
una nuova perizia;
-
la base imponibile per le imposte indirette
dovute sul trasferimento rimane in ogni caso il valore della perizia;
2A) Nell'atto
di vendita
non si fa menzione della intervenuta
rideterminazione, ma il valore indicato si discosta in maniera non significativa
da quello periziato;
2B)
Nell'atto di vendita viene dichiarato un
corrispettivo anche sensibilmente inferiore al valore periziato, ma viene
comunque fatta menzione della intervenuta rideterminazione del valore.
Nei casi di cui sub 2A) e 2B):
-
ai fini del calcolo della plusvalenza si può
assumere quale “valore iniziale” quello rideterminato con la perizia;
-
il valore di perizia è quello minimo di
riferimento per l'applicazione delle imposte indirette dovute sul trasferimento.
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati
relativi al modello per l’istanza di Collaborazione volontaria, ai sensi
dell’art. 1, legge 15 dicembre 2014, n. 186 e per la richiesta di
protocollazione della documentazione inviata a corredo
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, dei controlli e di
modifiche alla modulistica degli studi di settore da utilizzare per il periodo
d’imposta 2014.
Modalità
con cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente, del suo
intermediario e della Guardia di finanza elementi e informazioni, al fine di
introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e
l’amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze
fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento
degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili
- disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23
dicembre 2014, n. 190
OGGETTO:
Modifiche alla disciplina dell’IRAP –
Legge di Stabilità 2015
La Circolare passa in rassegna le modifiche alla disciplina
del tributo regionale, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
[decreto IRAP], introdotte dalla
legge 23 dicembre 2014, n. 190 [Legge di Stabilità 2015] con
particolare riferimento: alle imprese
operanti in concessione e a tariffa; ai contratti di somministrazione; a TFR e
accantonamenti; agli accantonamenti pregressi; ai contratti a termine; al
credito d’imposta in assenza di personale; alla deduzione forfetaria imposte sui
redditi.
OGGETTO: Ravvedimento – Articolo 13,
comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 –
Chiarimenti.
La Circolare esamina la disciplina del ravvedimento
operoso, contenuta nell’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, a seguito del cambiamento dell’assetto originario dell’istituto ad opera
dell’art. 1, comma 637, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 [Legge di stabilità
2015].
OGGETTO: Tabelle degli atti soggetti a
trascrizione o a iscrizione e delle domande di annotazione – Codici da
utilizzare nelle formalità
PREMESSA
Con circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento del Territorio, n.
128/T del 2 maggio 1995, sono state fornite le “Istruzioni per la compilazione
dei modelli di nota approvati con Decreto Interministeriale 10 marzo 1995” e
sono state previste tre tabelle degli atti soggetti a pubblicità immobiliare -
nella forma, rispettivamente, della trascrizione, dell’iscrizione e
dell’annotazione - per i quali è stato indicato il relativo codice
identificativo da indicare nella corrispondente formalità.
L’ampliamento degli atti soggetti a pubblicità immobiliare ha fatto emergere
l’esigenza di una revisione complessiva delle relative tabelle. Con la presente
circolare, pertanto, si procede all’indicazione delle principali novità
intervenute nella materia – curando anche il richiamo alla rispettiva fonte
normativa – e si provvede altresì alla conseguente definizione delle nuove
tabelle degli “Atti soggetti a trascrizione” (allegato 1), degli “Atti in base
ai quali sono richieste le iscrizioni” (allegato 2) e dei “Tipi di annotazione”
(allegato 3), tabelle che sostituiscono quelle contenute nella citata circolare
n. 128/T del 1995.
Si precisa che le nuove tabelle codificano sia fattispecie sopravvenute, sia
ipotesi già esistenti ma prive di un’apposita codificazione e pertanto finora
gestite con codici generici; inoltre, al fine di soddisfare evidenti esigenze
anche in sede di ispezione dei registri immobiliari, esse riportano tutti i
codici già inclusi nelle tabelle originarie e ciò anche nell’ipotesi in cui gli
stessi non siano più attuali o siano stati inibiti nell’utilizzo per
sostituzione con altro codice.
Le codifiche di nuova introduzione potranno essere adottate per la redazione
delle note su supporto informatico predisposte utilizzando il programma “UNIMOD”
o “UNIMOD SEMPLIFICATO”(1);
ove si utilizzi invece il programma “NOTA”
(2)
non potrà farsi ricorso ai codici atto introdotti con la presente circolare.
Al fine di consentire gli adeguamenti tecnico-informatici delle procedure e dei
software in uso, le nuove codifiche
saranno utilizzate a partire dal
30 ottobre 2015.
(1)
Si fa riferimento alle specifiche tecniche contenute nell’allegato A al decreto
interdirigenziale 14 giugno 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del
18 giugno 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia del Territorio di concerto
con il capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della
giustizia, con cui sono stati approvati i nuovi modelli di nota di trascrizione,
di iscrizione e di domanda di annotazione.
(2)
Si fa riferimento alle specifiche tecniche di cui all'allegato A al decreto
Interministeriale 10 marzo 1995, come modificate dal decreto interministeriale 6
dicembre 2001.
(…)
Novità di rilievo, tra le altre, la istituzione di nuovi codici per le
trascrizioni relative a Diritti Edificatori.
1.1.2. Cessione, costituzione o modifica di diritti edificatori (art. 2643, n.
2-bis, c.c.) [cod. 169, 170 e 171]
L’articolo 5, comma 3, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 704,
ha inserito, all’articolo 2643 del codice civile, il n. 2-bis
in forza del quale sono sottoposti a trascrizione i contratti che
trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori, comunque
denominati, previsti da normative statali o regionali ovvero da strumenti di
pianificazione territoriale.
L’intervento normativo, espressamente finalizzato a garantire certezza nella
circolazione dei diritti edificatori, ha tipizzato atti già diffusi nella prassi
aventi ad oggetto tali diritti (si pensi alla cd. "cessione di cubatura").
L’esplicito riferimento ai diritti edificatori “comunque denominati” denota
chiaramente l’intento del legislatore di non apporre limiti alla trascrizione
correlati alla tipologia ovvero alla natura di tali diritti.
Nella stessa ottica, il legislatore, nella nuova previsione codicistica, ha
previsto la trascrizione, non solo degli atti traslativi, ma anche degli atti
costitutivi o modificativi dei diritti edificatori, riconoscendo a questi
diritti un ampio accesso nel sistema della pubblicità immobiliare.
3.1.15. Risoluzione 25 giugno 2015 n. 62/E
OGGETTO:
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 Enti
pubblici, delle imposte sostitutive relative alla rideterminazione dei valori
d’acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei
terreni edificabili e con destinazione agricola (beni posseduti non in regime
d’impresa) - Art. 1, c. 626 e 627, legge 23 dicembre 2014, n. 190
L’Agenzia istituisce i seguenti codici tributo per il versamento, tramite il
Mod. F24 Enti Pubblici, delle imposte sostitutive relative alla riderminazione
dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati
regolamentati (855E) e dei terreni edificabili o con destinazione agricola
(856E), posseduti alla data del 1° gennaio 2015.
I
termini per la redazione e il giuramento della perizia necessaria per la
predetta rideterminazione sono scaduti il 30 giugno 2015.
Per i più recenti documenti di prassi si rinvia alla Risoluzione dell’Agenzia
delle Entrate n. 40/E del
20 aprile 2015, nella quale si affronta in particolare il problema dell’imposta
pagata dai donatari, anche in riferimento al precedente documento di prassi
rappresentato dalla Risoluzione della medesima Agenzia delle Entrate n. 91/E del
17 ottobre 2014.
OGGETTO: Interpello - Cessione dal Comune
agli assegnatari degli alloggi, di aree già concesse in diritto di superficie –
Applicabilità dell’articolo 32 del DPR n. 601 del 1973.
L’Agenzia così conclude:
“Per le ragioni esposte, deve ritenersi che gli atti con i
quali il Comune di … intende cedere, agli assegnatari degli alloggi, l’area
inclusa nel piano di zona consortile per l’edilizia economica e popolare sita
nel territorio comunale, possano essere ricondotti tra gli atti attuativi dei
piani di edilizia economica e popolare e, quindi, soggetti al regime di favore
di cui al citato articolo 32 del DPR n. 601 del 1973 (imposta di registro in
misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale).”
OGGETTO: Regime fiscale applicabile, ai
fini delle imposte dirette e delle imposte indirette, ai contratti di godimento
in funzione della successiva alienazione di immobili - Articolo 23 del D.L. 12
settembre 2014, n.133
L’Agenzia, premesso l’inquadramento civilistico di tali
contratti, detta principi in ordine alla disciplina fiscale degli stessi, sia in
relazione alla fase del godimento, sia in relazione alla fase dell’esercizio del
diritto di acquisto e di trasferimento dell’immobile.
OGGETTO:
Annotazioni ex art 586 c.p.c. – Profili civilistici e fiscali
A seguito di richieste di chiarimenti in merito al
trattamento tributario da applicare alle domande di annotazione nei registri
immobiliari, presentate a seguito dell’ordine di cancellazione delle
trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie, emesso dal giudice
in sede di trasferimento del bene espropriato, l’AE, dopo aver delineato la
natura del decreto di trasferimento e le conseguenti incombenze a carico del
Conservatore dei registri immobiliari, fornisce le necessarie indicazioni in
ordine ai connessi riflessi tributari.
OGGETTO: Consulenza giuridica –
applicabilità delle agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina alle
pertinenze dei terreni agricoli
QUESITO
La Direzione Provinciale di … ha chiesto chiarimenti in
merito al regime di tassazione applicabile, ai fini delle imposte di registro,
ipotecaria e catastale, nell’ipotesi di acquisto di terreno agricolo e di un
fabbricato strumentale ad uso ricovero attrezzi di categoria catastale D/10.
In particolare, chiede di conoscere se anche per il
trasferimento del fabbricato strumentale, per il quale sussistono i requisiti di
ruralità ai sensi dell’articolo 2 del DPR 23 marzo 1998, n. 139 e successive
modificazioni, trovi applicazione la disciplina agevolativa di cui all’articolo
2, comma 4-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 25.
CONCLUSIONE
“(…) Con riferimento al quesito prospettato con la
consulenza in esame, si precisa, quindi, che le agevolazioni previste
dall’articolo 2, comma 4-bis, del
citato decretolegge n. 194 del 2009, trovano applicazione anche con riferimento
al trasferimento del fabbricato ad uso ricovero attrezzi, per il quale ricorrono
i requisiti di pertinenzialità rispetto al terreno, sempreché detto fabbricato
risulti sovrastante il terreno agricolo.
Ai fini in esame non rileva, invece, la qualificazione di
strumentalità del fabbricato, di cui all’articolo 2 del DPR 23 marzo 1998, n.
139 (che ha sostituito il comma 3 ed inserito il comma 3-bis
dell’articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133), in quanto le agevolazioni
in materia di piccola proprietà contadina fanno riferimento alla nozione di
pertinenza e non a quella di strumentalità.”
OGGETTO: Atti di cessione di quote
sociali – Tassazione ai fini dell’imposta di registro - Art. 21, commi 1 e 2, e
art. 11, Tariffa parte I, DPR n. 131 del 1986 –
Orientamento della Corte di Cassazione
L’AE, richiamato il costante orientamento della Corte di
Cassazione, secondo il quale le cessioni di quote sociali verso uno o più
cessionari, benché siano contenute in unico documento, costituiscono
disposizioni negoziali che rilevano, ai sensi dell’art. 21, primo comma del DPR
26 aprile 1986, n. 131, autonomamente ai fini dell’applicazione dell’imposta di
registro (cfr. Cassazione, ordinanze 19
febbraio 2015, n. 3300; 5 novembre 2014, n. 23518; 29 ottobre 2014, n. 22899; 11
settembre 2014, n. 19245 e n. 19246) che ha
confermato l’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria resa con la
risoluzione del 5 giugno 2008, n. 225/E,
con riferimento alle seguenti fattispecie:
-
atto contenente la cessione di più quote sociali
da parte di più cedenti a più cessionari;
-
atto contenente la cessione di più quote sociali
da parte di più cedenti ad un unico cessionario;
-
atto contenente la cessione di una quota sociale
da parte dell’unico titolare a più cessionari;
conclude affermando che ciascuna cessione di quota
contenuta nell’atto – ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del DPR n. 131 del
1986 – rileva autonomamente ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro e
che conseguentemente non ha pregio invocare l’articolo 11, della Tariffa, parte
I, allegata al TUR, che, nel caso di specie, individua solo la misura
dell’imposta applicabile a ciascuna cessione di quota.
3.2.6.
Risoluzione 23 aprile 2015 n. 41/E
OGGETTO:
Piani urbanistici particolareggiati -
Art. 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000 – Applicabilità regime fiscale
agevolato in assenza di convenzione di
lottizzazione alla data di stipula
dell’atto.
L’AE, preso atto dei principi affermati dalla
giurisprudenza:
-
ritiene che l’agevolazione di cui all’art. 33,
comma 3, della legge n. 388 del 2000 e successive modificazioni è applicabile
agli atti di acquisto di immobili siti in zone soggette a piani di lottizzazione
ad iniziativa privata, essendo questi ultimi qualificabili come strumenti
urbanistici di pianificazione di dettaglio equiparabili, ai fini
dell’edificabilità, ai piani particolareggiati, indipendentemente dalla
circostanza che non sia stata ancora stipulata la convenzione di lottizzazione
al momento del trasferimento;
-
considera pertanto superate le indicazioni
contenute nella circolare n. 9/E del 2002 (confermate con circolare n. 11/E del
2002);
-
invita le strutture territoriali a riesaminare la
controversie pendenti concernenti la materia in esame e, ove l’attività
accertativa dell’Ufficio sia stata effettuata secondo criteri non conformi a
quelli espressi dai giudici di legittimità, ad abbandonare – con le modalità di
rito, tenendo conto dello stato e del grado di giudizio – la pretesa tributaria,
sempre che non siano sostenibili altre questioni.
Nota
L’agevolazione, nella versione in vigore prima
dell’abrogazione, con effetto dal 1° gennaio 2014, ad opera dell’art. 10, co.
4°, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, consisteva nell’applicazione dell’imposta di
registro nella misura dell’1%, di cui all’ art. 1, undicesimo periodo, Tariffa
Parte Prima, T.U.R.
Le imposte ipotecaria e catastale si applicavano, invece,
nella misura cd rinforzata del
3%+1% (art. 1-bis, Tariffa, T.U.I.C; art. 10 T.U.I.C.).
OGGETTO: Questioni interpretative in
materia di IRPEF prospettate dal
Coordinamento Nazionale dei Centri di
Assistenza Fiscale e da altri soggetti
(…)
4.9.
Credito d’imposta riacquisto prima casa
L’AE chiarisce:
-
che, nel caso in cui il credito di imposta “prima
casa” venga utilizzato solo parzialmente in diminuzione dell’imposta di registro
dovuta in relazione all’atto di acquisto che lo determina, l’importo residuo può
essere utilizzato dal contribuente in diminuzione dalle imposte sui redditi
delle persone fisiche ovvero in compensazione delle somme dovute ai sensi del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (lett. b e c);
-
che il detto importo residuo non può, invece,
essere utilizzato in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria,
catastale, e dell’imposta sulle successioni e donazioni per gli atti presentati
successivamente alla data di acquisizione del credito, considerato che
la previsione normativa in argomento stabilisce, infatti, che in
relazione alle imposte dovute per tali atti e denunce, il credito deve essere
utilizzato per l’intero importo.
L’ esempio della circolare
Immobile acquistato il 30 dicembre 2012 di valore pari ad
euro 150.000 e rivenduto in data 10 gennaio 2015
Imposta di registro corrisposta in sede di acquisto pari ad
euro 4.500 (150.000 * 3% - aliquota ‘prima casa’ vigente fino al 31 dicembre
2013 )
Altro immobile acquistato il 31 marzo 2015 di valore pari
ad euro 160.000
Imposta di registro dovuta pari ad euro 3.200 (160.000*2% -
aliquota ‘prima casa’ vigente dal 1° gennaio 2014).
Da tale importo deve essere scomputato, ai sensi della nota
all’articolo 10, della Tariffa, Parte I, allegata al TUR, l’imposta di registro,
pari ad euro 1.800, versata in sede di registrazione del contratto preliminare
in relazione agli acconti prezzo
(acconti pari ad euro 60.000 * 3% - Nota all’articolo 10
della Tariffa parte prima allegata al TUR = 1.800).
Imposta di registro dovuta per la registrazione del
contratto definitivo pari ad euro 1.400
Credito d’imposta spettante (minore importo tra euro 4.500
ed euro 3.200) euro 3.200 Credito
di imposta utilizzato in diminuzione dall’imposta di registro dovuta sull’atto
di acquisto agevolato che lo determina euro 1.400
La parte residua del credito, pari ad euro 1.800 può essere
utilizzata in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute
in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data di acquisto
del nuovo immobile ovvero in compensazione delle somme dovute, ai sensi del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Tale importo non può, invece, essere
utilizzato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali,
sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo
la data di acquisizione del credito.
OGGETTO: Permanenza dell’agevolazione
“prima casa” in caso di vendita infraquinquennale e riacquisto nell’anno anche a
titolo gratuito (Articolo 1 della Tariffa, parte I, nota II-bis, DPR n. 131 del
1986)
Alla luce dei principi sanciti dalla giurisprudenza
(Cfr. Cassazione 26 giugno 2013, n.16077;
Cassazione 29 novembre 2013, n.
26766; Cassazione 12 marzo 2014, n.
5689; Cassazione 29 luglio 2014, n. 17151, l’AE rivede la sua posizione,
riconoscendo che, in caso di alienazione nel quinquennio dell’immobile
acquistato con i benefici “prima casa”,
si considera idoneo ad evitare la decadenza dai benefici, non soltanto il
riacquisto a titolo oneroso, come ritenuto in precedenza
(Cfr. Circolare 26 gennaio 2001, n. 6/E,
3; Risoluzione 3 aprile 2008, n. 125/E; Circolare 29 maggio 2013, n.18/E),
ma anche il riacquisto a titolo gratuito di altro immobile, da adibire, in ogni
caso, a propria abitazione principale.
OGGETTO: Consulenza Giuridica - Imposte
indirette applicabili agli atti di redistribuzione di aree tra co-lottizzanti -
Art. 32 DPR n. 601/73 Con la risoluzione, l'AE considerato:
-
che gli atti di redistribuzione fondiaria tra
co-lottizzanti sono stipulati al fine di eliminare gli effetti distorsivi che
derivano dalla convenzione di lottizzazione e che, in attuazione di tale
convenzione, le parti si obbligano ad effettuare cessioni a titolo gratuito in
favore del Comune, di aree da destinare alla realizzazione di opere di
urbanizzazione primaria e secondaria;
-
che si configurano i tratti costitutivi di un
atto redistributivo delle aree, laddove, per effetto di tale atto, i
lottizzanti, penalizzati dalla cessione gratuita a favore del comune, siano
destinatari di porzioni aggiuntive di aree da parte di altri assegnatari, al
fine di reintegrare il rapporto di proporzionalità tra le stesse aree;
-
che tali atti sono riconducibili all’ambito
applicativo dell’art. 20 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, a mente del quale
“ai provvedimenti, alle convenzioni e agli atti d’obbligo previsti dalla
presente legge si applica il trattamento tributario di cui all’articolo 32,
secondo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 601”; conclude affermando che, per
effetto del richiamo effettuato dall’art. 20 della legge n.
10 del 1977 all’art. 32 del DPR n. 601 del 1973,
ripristinato a decorrere dal 12 novembre 2014, ad opera dell’art. 20, comma
4-ter, del DL 12 settembre 2014, n. 133, introdotto, in sede di conversione,
dalla legge 11 novembre 2014, n.164, deve ritenersi che gli atti di
redistribuzione di aree tra co- lottizzanti, stipulati a partire dalla predetta
data, possano beneficiare del regime di favore previsto dal citato art. 32
(applicazione dell’imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle
imposte ipotecaria e catastale), secondo i chiarimenti già forniti dalla stessa
AE, tra l’altro, con la risoluzione 4 gennaio 2012, n. 1.
OGGETTO:
IVA. Ambito soggettivo di applicazione del meccanismo della scissione dei
pagamenti –Articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n.
190 – Primi chiarimenti
OGGETTO: Istituzione dei codici tributo
per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell’IVA dovuta
dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti – articolo
17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
OGGETTO:
Consulenza giuridica - Inversione contabile ai sensi dell'articolo 17, comma
secondo, del DPR n. 633 del 1972 - irrilevanza del documento emesso con partita
IVA italiana dal rappresentante fiscale di un soggetto passivo estero residente
nella UE
L’AE si richiama ai principi sanciti con la Risoluzione n.
89/E del 25 agosto 2010.
Con tale documento di prassi l’AE, dopo aver precisato che
l’IVA relativa a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
territorialmente rilevanti ai fini dell’imposta in Italia – rese da soggetti
stabiliti in un altro Stato membro UE – deve sempre essere assolta dal
cessionario o committente, quando questi sia un soggetto passivo stabilito in
Italia, mediante l’applicazione del meccanismo del reverse charge, ancorché il
cedente o prestatore sia identificato ai fini IVA in Italia, tramite
identificazione diretta o rappresentante fiscale (sul punto, cfr. inoltre le
circolari 18 marzo 2010, n. 14 e 21 giugno 2010, n. 36, risposta al 5 quesito n.
31), aveva chiarito che l’articolo
17, secondo comma, “esclude che il cedente o prestatore non
residente sia tenuto all’emissione della fattura (e ai conseguenti adempimenti
di annotazione e dichiarazione), tramite il numero identificativo IVA italiano”.
L’AE precisa inoltre che con la citata risoluzione è stato
tuttavia consentito che, in relazione ad una cessione interna, il rappresentante
fiscale di un soggetto estero possa – per proprie esigenze - emettere nei
confronti del cessionario/committente residente un documento non rilevante ai
fini dell’IVA, con indicazione della circostanza che l’imposta afferente tale
operazione verrà assolta dal cessionario o committente.
L’AE chiarisce che è del 10% l'aliquota I.V.A. applicabile
per la fornitura e posa in opera -da parte delle imprese artigiane che li
producono- di infissi su misura per le abitazioni, dovendosi assoggettare ad
aliquota ridotta l'intero valore della prestazione, considerando irrilevante il
valore del bene significativo.
OGGETTO: Reverse charge – Estensione a
nuove fattispecie nel settore edile, energetico, nonché alle cessioni di pallets
recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo. Primi chiarimenti –
Articolo 1, commi 629 e 631 della Legge 23 dicembre
2014, n. 190 “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità
2015).
L’applicazione del meccanismo dell’ inversione contabile
(reverse charge) alle “prestazioni di
servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di
completamento relative ad edifici” è previsto dalla lettera a-ter)
dell’art. 17, co. 6°, del DPR 633 del 1972, lettera aggiunta dall’art. 1, comma
629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con effetto dal 1° gennaio 2015.
OGGETTO: dichiarazioni d’intento –
modalità di presentazione in dogana
L’AE, richiamato l’art. 20 del D.lgs. n. 175 del 2014 che
prevede che l’Agenzia delle entrate metta a disposizione dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli la banca dati delle dichiarazioni d’intento, fornendo così
un nuovo strumento che consente più efficaci attività di controllo, ritiene di
non ravvisare motivi ostativi alla possibilità di ammettere che, analogamente a
quanto previsto per gli acquisti di beni e servizi da fornitori/prestatori
nazionali, una dichiarazione d'intento possa riguardare una serie di operazioni
doganali d'importazione, fino a concorrenza di un determinato ammontare da
utilizzarsi nell'anno di riferimento.
Conseguentemente l’AE ammette che per le operazioni di importazione
l’operatore possa compilare alternativamente il campo 1 ovvero il campo 2 del
modello di dichiarazione d’intento, inserendo in quest’ultimo caso l’importo
corrispondente all’ammontare della quota parte del proprio plafond IVA che
presume di utilizzare all’importazione nel periodo di riferimento.
OGGETTO: Operazioni effettuate nei
confronti di pubbliche amministrazioni: cd. scissione dei pagamenti. Articolo 1,
commi 629, lettere b) e c), 630, 632 e 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
L’AE, precisato che in data 23 gennaio 2015 è stato emanato
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il Decreto attuativo previsto dalle
norme citate, successivamente modificato con DM del 20 febbraio 2015 e che i
primi chiarimenti riguardo all’ambito di applicazione della disposizione in
commento, recante il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d.
split payment), sono stati forniti
con la circolare n. 1/E del 9 febbraio
2015, in ordine al profilo soggettivo, e con la
circolare n. 6/E del 19 febbraio 2015,
ai paragrafi 8.5, 8.6 e 8.7, si ripropone con la presente circolare di fornire
ulteriori chiarimenti in ordine all’ambito applicativo delle nuove disposizione,
nonché circa gli adempimenti da
espletarsi da parte dei soggetti coinvolti nell’applicazione del meccanismo in
esame.
--- Il testo dell’art. 17-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633, introdotto dall’art. 1,
comma 629, lett. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità
2015), recante il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d.
split payment):
“1. Per le cessioni
di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato,
degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti
pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo
31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli
enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente
carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di
quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono
debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore
aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e
termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Le disposizioni
di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi
assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito”.
Sono istituiti i codici tributo da utilizzare per il
versamento tramite il modello F24 delle sanzioni e degli interessi relativi
all'imposta di bollo su libri, registri e altri documenti rilevanti ai fini
tributari e sono state impartite le istruzioni per la compilazione del suddetto
modello di pagamento.
OGGETTO:
Chiarimenti in materia di imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi
degli articoli 15 e 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n.
642
L’AE, ricordato che recentemente sono state apportate
innovazioni ai processi per l’assolvimento dell’imposta di bollo in modo
virtuale, disciplinata dall’art. 15 del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e dai decreti ministeriali 7 giugno 1973,
25 luglio 1975, 31 ottobre 1981, 10 febbraio 1988 e 24 maggio 2012 e che gli
interventi posti in essere, finalizzati a ridurre l’accesso presso gli uffici da
parte dei contribuenti, a omogeneizzare e supportare il processo di liquidazione
dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale e ad automatizzare la lavorazione
dell’imposta, sono in sintesi:
-
l’approvazione, con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate del 14 novembre 2014, del modello di “dichiarazione
dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale” che, a partire dal 1 gennaio
2015, deve essere presentato esclusivamente con modalità telematiche;
-
la messa a diposizione di procedure automatizzate
per la trasmissione della dichiarazione da parte dei contribuenti e per la
liquidazione dell’imposta da parte dell’Ufficio;
-
l’estensione, con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2015, della modalità di versamento
tramite il modello F24 e l’istituzione dei codici tributo con risoluzione
n. 12/E emanata nella stessa data del
provvedimento; con la circolare 16/E/2015
si propone di fornire chiarimenti in merito alla competenza degli Uffici
dell’Agenzia delle entrate, al procedimento di autorizzazione e alle modalità di
liquidazione del tributo, ai criteri per lo scomputo dell’acconto e alle
sanzioni applicabili.
OGGETTO: Interpello ordinario - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Pagamento
imposta di bollo su documenti informatici rilevanti ai fini tributari - DM 17
giugno 2014
Per “documenti
informatici fiscalmente rilevanti” ai fini dell’applicazione dell’imposta di
bollo nei modi previsti dal DM 17 giugno 2014, devono intendersi i libri e
registri di cui all’art. 16, lettera a), della tariffa, parte prima, allegata al
DPR n. 642 del 1972 e le fatture, note e simili di cui all’art. 13, n. 1, della
tariffa, parte prima, allegata al citato DPR.
L’imposta è corrisposta mediante versamento nei modi di cui
all’art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica, vale a dire
mediante Modello di pagamento F24, con i seguenti codici tributo:
“2501”
denominato Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai
fini tributari- articolo 6 del decreto 17 giugno 2014; (istituito con la
risoluzione n. 106 del 2 dicembre 2014);
“2502”
denominato Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai
fini tributari- articolo 6 del decreto 17 giugno 2014 – SANZIONI;
“2503”
denominato Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai
fini tributari- articolo 6 del decreto 17 giugno 2014 – INTERESSI.
(Istituiti con la
risoluzione n. 32 del 23 marzo 2015)
Ai sensi del comma 2 dell’art. 6 del DM citato, “il
pagamento dell’imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai
registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un'unica soluzione entro
120 giorni dalla chiusura dell’esercizio”.
In base all’interpretazione già resa
con la circolare n. 5 del 2012
con riferimento al previgente DM del 23 gennaio 2004, l’AE ritiene che “l’anno”
debba essere inteso come anno solare e che l’imposta relativa alle fatture, agli
atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati debba essere calcolata in
relazione a tale periodo e che pertanto, in applicazione delle disposizioni
introdotte con il DM 17 giugno 2014, conclude affermando che il versamento
relativo ai documenti informatici emessi o utilizzati nell’anno 2014 deve essere
effettuato entro il 30 aprile 2015.
OGGETTO: Estensione alla modalità di
versamento F24 Enti pubblici dei codici tributo per il versamento dell’imposta
di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari di
cui all’articolo 6 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17
giugno 2014, nonché delle sanzioni e degli interessi di cui
all’articolo 13 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472
*****************************************
Contributi di
Pietro Sbordone e Raffaele Trabace